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Milano 16 giugno 2011
PROGETTO DI LEGGE N. 0074
“Esposizione del crocefisso negli edifici e nei locali degli immobili regionali.”
Relazione
La giurisprudenza amministrativa italiana ha più volte affermato che il Crocefisso, a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendente da specifica confessione religiosa (Consiglio di Stato, parere n.63/1998).
I giudici di palazzo spada hanno anche affermato che il crocifisso non può essere definito come un “suppellettile” o un “oggetto di culto”, ma “è un simbolo idoneo ad esprimere l’elevato fondamento dei valori civili (tolleranza, rispetto reciproco, valorizzazione della persona, affermazione dei suoi diritti, etc) che hanno un’origine religiosa, ma che sono poi i valori che delineano la laicità nell’attuale ordinamento dello Stato” (Consiglio di Stato, sentenza n. 556 del 13 febbraio 2006).
Anche la Suprema Corte ha riconosciuto che i principi del Cristianesimo fanno parte del patrimonio storico del Paese (Corte Costituzionale sentenza n. 389/04).
In una sede non religiosa, quali possono essere i locali degli immobili regionali, il crocifisso riveste per i credenti i suoi accennati valori religiosi, ma per tutti (credenti e non credenti) la sua esposizione è in grado di rappresentare e di richiamare in forma sintetica immediatamente percepibile e intuibile valori civilmente rilevanti, valori che stanno alla base ed ispirano il nostro intero ordinamento costituzionale, ovvero il fondamento del nostro convivere civile, “… ed in tal senso il crocifisso – sottolineano ulteriormente i giudici amministrativi – potrà svolgere, anche in un orizzonte laico, diverso da quello religioso che gli è proprio, una funzione simbolica, altamente educativa, a prescindere dalla religione professata”.
Il crocefisso è dunque non solo una icona religiosa del Cristianesimo, con il suo valore spirituale, ma contiene in sé anche altri valori: la nostra identità storica - culturale, il concetto di fratellanza, di pace e di giustizia.
Nel nostro ordinamento l’esposizione del crocefisso, in luoghi pubblici (nello specifico aule scolastiche), è attualmente prevista normativamente in due R.D. del 956/1924 e 1297/1928, tuttora in vigore.
Lo Statuto d’Autonomia della Regione Lombardia sancisce, all’articolo 2 comma 4 lettera f), che la Regione persegue, sulla base delle sue tradizioni cristiane e civili, il riconoscimento e la valorizzazione delle identità storiche, culturali e linguistiche presenti sul territorio. Il presente progetto di legge vuole quindi dare attuazione al principio sancito nella carta fondamentale della nostra regione.
Art. 1
(Principi e finalità)
Lo Statuto d’Autonomia della Regione Lombardia sancisce all’articolo 2 comma 4 lettera f) che la Regione persegue, sulla base delle sue tradizioni cristiane e civili, il riconoscimento e la valorizzazione delle identità storiche, culturali e linguistiche presenti sul territorio.
il Crocifisso rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendente da una specifica confessione religiosa ed è un simbolo idoneo ad esprimere l’elevato fondamento dei valori civili che sono i valori che delineano l’attuale ordinamento regionale e statale.
Il crocifisso con il suo valore spirituale contiene in sé anche i valori della identità storica e culturale, il concetto di fratellanza, di pace e di giustizia.
Art. 2
(Esposizione crocifisso negli edifici e nei locali degli immobili regionali)
La Regione ha un proprio demanio e un proprio patrimonio, ai sensi dell´art. 119 della Costituzione. I beni della Regione si distinguono in demaniali e patrimoniali secondo le norme dell´art. 822 e seguenti del codice civile.
I beni immobili di proprietà sono in parte direttamente utilizzati dalla Regione e da enti da essa dipendenti o ad essa funzionali, in parte sono dati in uso a soggetti pubblici o a prevalente capitale pubblico o ad enti che operano senza finalità di lucro, o ad organizzazioni ed associazioni che perseguono finalità di interesse collettivo.
Per le finalità di cui all’articolo 1 della presente legge è fatto obbligo esporre l’immagine del crocifisso, o un’icona cattolica, In ogni edificio, nonché in ogni locale, degli immobili regionali di cui alla L.R. 2 dicembre 1994, n. 36 (amministrazione dei beni immobili regionali) come impiegati ai sensi del presente articolo.
Art. 3
(Sanzioni amministrative)
La mancata esposizione del crocifisso ai sensi dell’art. 2 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120,00 a euro 1200,00.
Il procedimento per l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al primo comma è regolato dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).
La misura delle sanzioni amministrative è aggiornata ogni tre anni in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine la Giunta regionale fissa, con proprio provvedimento, entro il 15 dicembre di ogni triennio, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio successivo.
Gli importi derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo confluiscono sull’UPB 3.4.10.257 “introiti diversi - proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale”.
Art. 8
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
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