ATTIVITA' IN IV COMMISSIONE
PROGETTO DI LEGGE HARLEM - TESTO LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE | PROGETTO DI LEGGE HARLEM - TESTO LICENZIATO DALLA IV COMMISSIONE |
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Milano 06 febbraio 2012 PROGETTO DI LEGGE N. 0085 - HARLEM “Disposizioni in materia, di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno.” TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI
Art. 1 1. La presente legge, in conformità agli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione, adegua la normativa regionale in materia di attività di artigianato, commercio, estetista ed acconciatore alla Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, al fine di perseguire, garantendo la libera prestazione dei servizi nel territorio regionale, l’obiettivo di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche nell'ambito delle competenze della Regione e dei Comuni. 2. La Regione assicura, nel rispetto dei principi fissati dalla Direttiva e dell’obiettivo di cui al comma 1, ai prestatori di servizi degli Stati membri dell’Unione europea, la libertà di stabilimento, nonché il diritto alla libera prestazione di servizi nel territorio regionale, al fine di assicurare la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci. 3. La Regione fornisce la propria collaborazione alle autorità degli Stati membri dell’Unione europea, mediante gli strumenti della cooperazione amministrativa disciplinati dalla Direttiva.
TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VENDITA DA PARTE DELLE IMPRESE ARTIGIANE DI PRODOTTI ALIMENTARI DI PRODUZIONE PROPRIA
Art. 2 1. L’avvio dell’attività di vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato di cui alla Legge regionale n. 8/2009 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda) è soggetto, nelle aree da sottoporre a tutela per ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il contrasto al degrado urbano, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità, alla programmazione comunale di cui all’articolo 4 bis della Legge regionale n. 6/2010. 2. I comuni nell’adottare la programmazione di cui al comma 1 sentono, per gli aspetti di competenza, le organizzazioni imprenditoriali dell’artigianato maggiormente rappresentative a livello provinciale. 3. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della Legge regionale n. 8/2009 è aggiunto il seguente comma: “4bis. Nella comunicazione di cui al comma 4 in caso di avvio della attività in zone sottoposte a tutela, deve essere anche attestato il rispetto dei criteri qualitativi eventualmente previsti, a fronte di motivi imperativi di interesse generale, in particolare la tutela dei consumatori e sanità pubblica, nella programmazione di cui all’articolo 4 bis della Legge regionale n. 6/2010. Nel caso di cittadini dei Paesi non europei e dell’Unione Europea, nella comunicazione di avvio dell’attività deve essere altresì attestato il possesso da parte del soggetto che esercita effettivamente l’attività, a fronte di motivi imperativi di interesse generale, in particolare tutela dei consumatori e sanità pubblica, di uno dei documenti di cui all’articolo 67, comma 3 della Legge regionale n. 6/2010. Qualora il richiedente soggetto che esercita effettivamente l’attività non attesti il possesso di nessuno dei documenti di cui all’articolo 67, comma 3, della Legge regionale n. 6/2010, è tenuto a frequentare e superare positivamente un corso per valutare il grado di conoscenza di base della lingua italiana presso la Camera di Commercio territorialmente competente del Comune dove intendere svolgere l’attività di somministrazione non assistita. Con provvedimenti di giunta verranno stabiliti i criteri, la durata e la modalità del corso.”. 4. Dopo il comma 5 dell’articolo 2 della Legge regionale n. 8/2009 è introdotto il seguente comma: “5bis. Nell’ambito della programmazione comunale di cui all’articolo 4 bis della Legge regionale n. 6/2010 i Comuni possono prevedere limiti di distanza per le attività di vendita di cui al comma 1 solo a fronte di motivata esigenza volta ad assicurare la sicurezza stradale ed evitare addensamenti di traffico, di disturbo alla quiete pubblica o alla sicurezza pubblica, nonché per tutelare l’ordine pubblico e l’ambiente urbano e, comunque, non allo scopo di limitare la concorrenza.”. 5. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della Legge regionale n. 8/2009 è introdotto il seguente comma: “2bis. Tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi degli alimenti di propria produzione, esposte agli utenti devono essere rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai di uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato è comunemente noto.”.
TITOLO III DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ESTETISTA ED ACCONCIATORE
Art. 3 1. L’esercizio dell’attività professionale di estetista è esercitato nel rispetto dei requisiti previsti dalla Legge 4 gennaio 1990, n.1, dal regolamento regionale adottato ai sensi dell’articolo 21bis della Legge regionale 16 dicembre 1989, n.73, dalla Legge regionale 15 settembre 1989, n.48, in quanto compatibile, dalla D.d.g. 13 marzo 2003, n.4259 nonché dal regolamento adottato dai Comuni. 2. L’attività di estetista è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della Legge n. 241/1990, da presentare allo sportello unico del Comune in cui si intende svolgere l’attività, laddove istituito, o al medesimo Comune territorialmente competente. 3. Le disposizioni richiamate al comma 1, si applicano per disciplinare, regolamentare e controllare l’esercizio dell’attività di estetista in Regione Lombardia. 4. Ogni attività che comporti prestazioni, trattamenti e manipolazioni sulla superficie del corpo umano, ivi compresi i massaggi estetici e rilassanti, finalizzate al benessere fisico, al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo priva di effetti terapeutici, è da intendersi attività ai sensi della l. 1990 n.1 sia che si realizzi con tecniche manuali e corporee sia che si realizzi con l’utilizzo di specifici apparecchi. 5. Le imprese che imprese che esercitano l'attività di professionale di estetista ai sensi del presente articolo possono temporaneamente continuare ad operare e devono adeguarsi ai requisiti di cui alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, in quanto compatibili, alla l.r. 48/1989, alle linee guida regionali e ai regolamenti comunali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4 1. L’esercizio dell’attività professionale di acconciatore è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla Legge 17 agosto 2005, n.174, del regolamento regionale adottato ai sensi della Legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73, nonché dal regolamento adottato dai Comuni. 2. L’attività di acconciatore è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della Legge n. 241/1990, da presentare allo sportello unico del Comune in cui si intende svolgere l’attività, laddove istituito, o al medesimo Comune territorialmente competente. 3. Le disposizioni della Legge 17 agosto 2005, n. 174 e quelle, in quanto compatibili, previste dalla Legge 14 febbraio 1963, n. 161, si applicano per disciplinare, regolamentare e controllare l’esercizio dell’attività di acconciatore in Regione Lombardia.
TITOLO IV DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMMERCIO AL DETTAGLIO E ALL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONI DI ALIMENTI E BEVANDE
Art. 5 1. Al comma 1, dell’articolo 2 della Legge regionale n. 6/2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) le parole “sia la migliore produttività del sistema, sia la qualità e l’economicità dei servizi da rendere al consumatore” sono sostitute dalle seguenti “la qualità dei servizi da rendere ai consumatori e la qualità della vita della popolazione, nonché la migliore produttività del sistema”; b) alla lettera b), alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole “di vendita al dettaglio” sono aggiunte le seguenti: “con particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione delle piccole e medie imprese commerciali”.
Art. 5 bis 1. Al comma 2, dell’articolo 3 della Legge regionale n. 6/2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono sostituite le parole “sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo” con le parole “dal punto di vista qualitativo”.
Art. 6 1. La prima alinea del comma 1, dell’articolo 4 della Legge regionale n. 6/2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) è sostituito dalle seguenti parole: “Il Consiglio regionale al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 2, su proposta della Giunta regionale, approva, garantendo il giusto bilanciamento dei motivi imperativi di interesse generale quali l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sicurezza stradale, la sanità pubblica, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, la lotta alla frode, la tutela dell’ambiente e dell’ambiente urbano incluso l’assetto territoriale in ambito urbano e rurale, la sostenibilità ambientale, sociale e di vivibilità, la conservazione del patrimonio storico ed artistico, la politica sociale e la politica culturale, i seguenti atti:” 2. Al comma 2, lettera c), dopo la parola “grandi” sono aggiunte le seguenti parole “e medie”. 3. Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti commi: “4bis. I criteri urbanistici per l’attività di pianificazione e gestione degli enti locali prevedono in particolare:
a) Gli indirizzi al fine dell’individuazione delle aree da destinare agli insediamenti commerciali, promuovendo il contenimento dell’uso del territorio verificando, tra l’altro, la dotazione a destinazione commerciale esistente; 4ter. Al fine di rendere omogenei ed uniformare gli interventi di programmazione comunale la Giunta regionale, con proprio atto di indirizzo, indica i criteri qualitativi per l’insediamento delle attività commerciali, comprese quelle che somministrano alimenti e bevande, nonché quelle che vendono direttamente, in locali adiacenti a quelli di produzione, gli alimenti di propria produzione per il consumo immediato.”.
Art. 7 1. Dopo l’articolo 4, della Legge regionale n. 6/2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) è inserito il seguente articolo: “Art. 4 bis Programmazione comunale 1 - Al fine di migliorare la funzionalità e la produttività del sistema dei servizi concernenti le attività commerciali, nonché consentire uno sviluppo sostenibile, i comuni, valutate le caratteristiche della distribuzione commerciale ed in coerenza con gli indirizzi regionali di cui all’articolo 4, adottano, sentite le associazioni dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, un atto di programmazione, avente durata quadriennale, che disciplina le modalità di applicazione, con riguardo alle zone da sottoporre a tutela, dei criteri qualitativi individuati dalla programmazione regionale in riferimento all’insediamento delle nuove attività commerciali, ivi comprese quelle che somministrano alimenti e bevande, nonché quelle che vendono direttamente, in locali adiacenti a quelli di produzione, gli alimenti di propria produzione per il consumo immediato, tenendo conto delle diverse caratteristiche del proprio territorio e della differente incidenza degli esercizi secondo il settore e la tipologia di appartenenza. Tali criteri comunali si basano sui motivi imperativi di interesse generale di cui all’articolo 4, comma 1 connessi a ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici e per il contrasto al degrado urbano, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità e tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche e di destinazione d’uso dei locali, dei fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, aree verdi, parcheggi, delle caratteristiche qualitative degli insediamenti, dell’armonica integrazione con le altre attività economiche e con le aree residenziali interessate e del corretto utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico. 2 - I comuni, in coerenza con i criteri adottati dalla Giunta regionale e in relazione alla previsione di nuovi insediamenti commerciali, individuano nel piano di governo del territorio:
a) le aree da ritenersi sature rispetto
alla possibilità di localizzarvi nuovi insediamenti in considerazione delle
condizioni di sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica e di
mobilità relative a specifici ambiti territoriali; 3 - Le determinazioni dei comuni di cui ai commi 1 e 2 possono essere differenziate in relazione a singole parti del territorio comunale o zone ed alla tipologia degli esercizi commerciali. In particolare la strumentazione urbanistica può disporre limitazioni all’insediamento di attività commerciali in base a specifiche classificazioni, anche dimensionali, che i comuni individuano in relazione alle medie e grandi strutture di vendita. 4 - In coerenza con l’atto di programmazione di cui al comma 1 i comuni, previa valutazione delle problematiche della distribuzione commerciale nei centri storici e delle interrelazioni esistenti con le altre componenti territoriali, economiche e sociali, con apposito atto, promuovono:
a) la crescita, il ricambio e la diversificazione delle
attività, in raccordo con gli strumenti urbanistici comunali; 5 - I comuni, per le finalità di cui al comma 4, possono:
a) differenziare le attività commerciali con riferimento a
specifiche classificazioni di carattere dimensionale, merceologico e
qualitativo per contribuire ad un ampliamento di opportunità di insediamento
nel centro storico; 6 - Le disposizioni di cui al comma precedente possono dai comuni essere applicate, per le finalità di cui al comma 4, anche in relazione a zone del territorio differenti dal centro storico a fronte di motivate ragioni di utilità sociale derivanti dall’esigenza di garantire la riqualificazione e valorizzazione del tessuto urbano attraverso uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, nonché la permanenza di una offerta variegata di beni e servizi.”
Art. 10 1. Al comma 1, dell’articolo 8 della Legge regionale n. 6/2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: “dall’articolo 5, commi 2, 3 e 4 del D.lgs. n. 114/1998” sono sostituite con le seguenti: “dall’articolo 20, commi 1, 3 e 4”; 2. Al comma 2, dell’articolo 8 della Legge regionale n. 6/2010, le parole: “all’articolo 5 del d.lgs. 114/1998” sono sostituite con le seguenti: “all’articolo 20”.
Art. 11 1. Al comma 1, dell’articolo 11 della Legge regionale n. 6/2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), le parole: “all’articolo 5, comma 5, lettera a), del d.lgs. n. 114/1998” sono sostituite con le seguenti: “all’articolo 20, comma 6, lettera a)”.
Art. 12 1. Il comma 1, dell’articolo 15 della Legge regionale n. 6/2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) è sostituito dal seguente: Per l’avvio della attività di vendita di prodotti al dettaglio di qualsiasi genere per mezzo di apparecchi automatici deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).; le successive attivazioni e cessazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale alla azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente per il comune nel quale hanno luogo le attivazioni e cessazioni stesse, mediante invio di elenchi cumulativi contenenti gli estremi della SCIA relativa all’avvio dell’attività o di autorizzazioni o Diap precedentemente ottenute o presentate.”
Art. 13 1. Al comma 1, dell’articolo 17 della Legge regionale n. 6/2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) dopo la parola “consumatore” è inserito il seguente periodo: “nonché valutando le ragioni di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale”.
Art. 14 1. Al comma 6, lettera b) dell’articolo 20 della Legge regionale n. 6/2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) dopo le parole “comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale” è aggiunta la seguente frase: “secondo le modalità di cui all’articolo 19 del pdl 85”.
Art. 15 1. Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all’articolo 16 del D.lgs. n.59/2010, vengono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell’impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 59/2010 ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all’applicazione di tali disposizioni transitorie. 2. Fino all’approvazione dei criteri di cui al comma precedente:
a) le concessioni in essere alla data dell’8 Maggio 2010 sono valide fino alla scadenza del termine decennale già previsto. Alla scadenza, i Comuni rinnovano le concessioni tenendo conto dei criteri determinati nell’atto elaborato con intesa in sede di Conferenza
Unificata;
Art. 16 1. Il comma 2 è sostituito dal seguente: Nel caso di cambiamento di domicilio, inteso come luogo in cui è stabilita la sede principale degli affari, da parte del titolare di autorizzazione, l’interessato ne dà comunicazione al Comune dove intende esercitare l’attività che provvede al rilascio della nuova autorizzazione, previo ritiro del titolo originario, dandone contestuale comunicazione al Comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi della precedente, ai fini della conservazione delle priorità.”. 2. Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: “2bis. La Regione predispone un apposito sistema informativo regionale relativo al commercio ambulante. In attesa del nuovo sistema informativo, i comuni ai quali viene presentata una nuova domanda di autorizzazione itinerante, comunicano preventivamente alla Direzione Generale competente in materia di commercio i dati del richiedente al fine di verificare se lo stesso sia, o meno, in possesso di un'altra autorizzazione itinerante rilasciata da un altro Comune lombardo”.
Art. 17 Al comma 3 dell’articolo 25 della Legge regionale n. 6/2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) le parole “dal comune di residenza del subentrante” sono sostituite con le seguenti: “Nella comunicazione di subingresso è contenuta l’autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, nonché deve essere allegata l’autorizzazione originaria e copia dell’atto di cessione o di trasferimento in gestione.”. 2. Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: “3 bis. Qualora il Comune indicato dal subentrante nella comunicazione di cui al comma precedente è diverso da quello del cedente, il titolo originario è trasmesso dal primo Comune al secondo per gli adempimenti conseguenti, nonché alla struttura regionale competente in materia di commercio”.
Art. 18 1. Al comma 1 dell’articolo 66 della Legge regionale n. 6/2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) il primo periodo è sostituito dal seguente comma: “1 - L’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso, in capo al titolare dell’impresa individuale o suo delegato o, in caso di società, associazione od organismi collettivi al legale rappresentante, o ad altra persona preposta all’attività commerciale, di uno dei seguenti requisiti professionali:” 2. Al comma 1, lettera b) dell’articolo 66 della Legge regionale n. 6/2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) dopo le parole “comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale” è aggiunta la seguente frase: “secondo le modalità di cui all’articolo 19 del pdl 85”.
Art. 19 1. L’avere prestato la propria opera, ai fini del riconoscimento del requisito di cui agli articoli 20, comma 6, lett. b), e 66, comma 1, lett. b), della Legge regionale n. 6/2010, per i motivi imperativi d’interesse generale di cui all’articolo 8 lettera h) del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e in particolare per i motivi attinenti la tutela dei lavoratori, la protezione sociale dei lavoratori, deve essere comprovato, oltre che dalla iscrizione all’istituto nazionale previdenza sociale, dalla attestazione degli adempimenti contributivi minimi previsti da parte della previdenza sociale nazionale.
Art. 20 1. Dopo il comma 2, dell’articolo 67 della Legge regionale n. 6/2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) per i motivi imperativi d’interesse generale di cui al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. n. 6/2010 come modificato dal pdl 85 e in particolare per i motivi attinenti la sanità pubblica, la tutela dei lavoratori, la tutela dei consumatori, dei destinatari dei servizi, sono aggiunti i seguenti commi:
“2bis - Per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio
delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è necessario che il
soggetto, titolare o delegato, che esercita effettivamente l’attività presenti uno dei seguenti
documenti: 2ter. Nei casi in cui l’avvio o il subingresso è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività nella stessa deve essere attestato il possesso di uno dei documenti di cui al comma 2bis. 2 quater. Qualora il richiedente, titolare o per mezzo del delegato, non presenti o attesti il possesso, in caso di segnalazione certificata di inizio attività, di nessuno dei documenti richiesti dal comma 2bis, è tenuto a frequentare e superare positivamente il corso di formazione presso la Camera di Commercio. 2quinquies. Tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi delle merci, esposte agli utenti devono essere rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai di uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato è comunemente noto.”
Art. 21 1. Al comma 2, dell’articolo 68 della Legge regionale n. 6/2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole “comma 1,” è aggiunto il seguente periodo “avuto riguardo dei motivi imperativi d’interesse generale di cui all’articolo 4”
d)bis ai criteri qualitativi di cui all’articolo 4 comma 4 ter; 2. Al comma 3 dell’articolo 68 della Legge regionale n. 6/2010 sono soppresse le seguenti parole “dei consumi extra-domestici”.
Art. 22 1. L’articolo 69, comma 2 della Legge regionale n. 6/2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) è sostituito dal seguente: “2. In coerenza con l'atto di programmazione di cui all’articolo 4bis e gli indirizzi di cui all'articolo 68 i comuni stabiliscono, sentito il parere della commissione di cui all’articolo 78, i criteri relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni.”. 2 Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
“2bis - Fermo restando l’esigenza di garantire sia l’interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell’imprenditore al libero esercizio dell’attività, nei criteri di cui al comma 2 i Comuni, al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, adottano, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, provvedimenti di regolamentazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.
Tale regolamentazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi ed indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all’apertura di nuovi esercizi di somministrazioni limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico,
architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di
natura economica o fondati sulla prova dell’esistenza di un bisogno economico o
sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e
bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione. 3. Il terzo comma è sostituito dal seguente: “3 - L’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nelle zone del territorio comunale sottoposte a programmazione è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. È soggetto ad autorizzazione anche il trasferimento di una attività di somministrazione da una sede non sottoposta a programmazione ad una sede collocata in una zona tutelata, nonché quello all’interno della stessa zona tutelata. L’avvio delle attività non soggette a programmazione, il trasferimento della gestione o della titolarità dell’esercizio di somministrazione ed il trasferimento di sede, per le zone soggette alla programmazione di cui all’articolo 68, in zona non sottoposta a tutela, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.”. 4. Al quarto comma dopo la parola “autorizzazione” sono inserite le seguenti parole: “o, nei casi previsti, la segnalazione certificata di inizio attività”. 5.Al comma 11 dopo le parole “dei criteri di cui al comma 2” sono aggiunte le seguenti “e degli indirizzi e criteri di cui all’articolo 150”.
Art. 23 1. Al comma 1, dell’articolo 73 della Legge regionale n. 6/2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) le parole “l’autorizzazione degli” sono soppresse e sostituite dalla seguente parola “gli”.
Art. 24 1. Al comma 1 dell’articolo 74 della Legge regionale n. 6/2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) la parola “abilita” è sostituita dalla seguente frase “e, nei casi previsti, la comunicazione certificata di inizio attività abilita”.
Art. 25 1. Il titolo dell’articolo 76della Legge regionale n. 6/2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) è sostituito dal seguente “Decadenza dei titoli abilitativi”. 2. Il primo comma, dell’articolo 76 è sostituito dal seguente:
“I titoli abilitativi decadono quando: 3. Al secondo comma le lettere “c) e d)” sono sostituite dalle seguenti “d) e e)”.
Art. 26 1. Il primo comma dell’articolo 80 della Legge regionale n. 6/2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) è sostituito dal seguente comma: “ 1. Chiunque eserciti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo abilitativo o, quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell’attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, ovvero quando il titolo autorizzatorio o abilitativo sia sospeso o decaduto, ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 65 e 66, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 17-bis, comma 1, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).”
Art. 27 1. Al comma 1 dell’articolo 149 della Legge regionale n. 6/2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) dopo la parola “approva” è inserito il seguente periodo: “avuto riguardo dei motivi imperativi d’interesse generale di cui al comma 1 dell’articolo 4”.
2. Il comma 2 dell’articolo 149 della Legge regionale n. 6/2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) viene sostituito dal seguente:
Art. 28 1. Il comma 4 è abrogato.
2. Il comma 1 dell’art. 150 della l.r. 6/2010 è sostituito dal seguente:
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E ATTUATIVE
Art. 30 1. La Regione Lombardia entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adegua, ove necessario, gli atti di programmazione di cui all’articolo 4 della Legge regionale n. 6/2010 e relative modalità applicative ed atti attuativi, gli indirizzi di cui all’articolo 68 della Legge regionale n. 6/2010, gli obiettivi di presenza e sviluppo di cui all’articolo 17 della Legge regionale n. 6/2010, nonché adotta gli atti di indirizzo di cui all’articolo 4 comma 6 della Legge regionale n. 6/2010. 2. Le disposizioni previste dagli atti di cui al comma 1, in quanto compatibili, continuano, fino al relativo adeguamento, ad applicarsi. 3. I Comuni, entro centottanta giorni, adeguano, ove necessario, i propri strumenti urbanistici del territorio ai criteri regionali di cui agli articolo 4 e 149 della Legge regionale n. 6/2010. 4. Gli enti locali, ove necessario, adeguano, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la propria normativa alle disposizioni di cui alla presente legge.
Art. 31 1. La struttura regionale competente provvede all’attuazione della presente legge.
Art. 32 1. La presente Legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. |
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