A+ | A- | Reset
Home arrow ATTIVITA' IN IV COMMISSIONE arrow PROGETTO DI LEGGE HARLEM
PROGETTO DI LEGGE HARLEM Stampa E-mail

Milano 09 marzo 2011

PROGETTO DI LEGGE N. 0085 - HARLEM

“Disposizioni in materia, di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno.”

Relazione

Questo progetto di legge ha come finalità quella di disciplinare attività produttive e commerciali non regolamentate, adeguandosi alla Direttiva 2006/123/CE, meglio conosciuta come Direttiva Bolkestein.

Tale Direttiva ha come principale obiettivo quello di facilitare la circolazione di servizi all’interno dell’Unione Europea eliminando gli ostacoli alla libertà di stabilimento e alla libertà di circolazione dei servizi. A bilanciamento di questa Direttiva e del D.Lgs. 59/2010, sono definiti una serie di motivi imperativi di interesse generale (pubblico interesse, ordine pubblico, sicurezza pubblica, sanità pubblica, tutela dei consumatori…) che consentono al legislatore di limitare talune libertà laddove sussistano situazioni in contrasto con questi principi. Per quanto compete le materie di interesse regionale è compito del Consiglio Regionale andare a legiferare risolvendo le situazioni critiche che sono emerse negli ultimi anni a seguito dell’apertura di attività da parte di cittadini non italiani. Oltre ad andare a regolamentare settori fisiologicamente in evoluzione come ad esempio il commercio ambulante, piuttosto che gli estetisti ed i parrucchieri questa legge mira a disciplinare attività come i “centri massaggi orientali” che attualmente non sono regolamentati da leggi chiare. Va evidenziata inoltre, la facoltà per i singoli Comuni  di intervenire nelle specifiche situazioni in contrasto con i motivi imperativi di interesse generale.

La normativa, per ragioni di ordine pubblico e di sicurezza, prevede fra le altre cose la possibilità per i Comuni di evitare l’addensamento di negozi extracomunitari nella medesima zona; la finalità è quella di impedire la creazione di “quartieri ghetto” che causano preoccupazione nella popolazione italiana e rendono oggettivamente difficile l’integrazione degli stranieri all’interno della società civile.

Per l’avviamento di una nuova attività nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande sarà necessario, fra gli altri requisiti previsti attualmente dalla legge, non solo l’iscrizione all’INPS per almeno due anni, ma anche la certificazione del regolare versamento contributivo pari all’importo dell’assegno sociale (circa 417 Euro mensili). L’attuale legge consente infatti di far collaborare all’interno della propria attività dei coadiutori familiari – pratica diffusa soprattutto tra gli extracomunitari – iscrivendoli semplicemente all’INPS senza pagarne i contributi. Accade quindi che questi, dopo due anni di attività, conseguano i requisiti per poter aprire la propria attività di somministrazione di alimenti e bevande; per mettere un freno a questo malcostume si rende necessario pertanto restringere le condizioni di ottenimento dei requisiti: se si è realmente lavorato, è corretto che si dichiari un importo di reddito minimo, anche nella prospettiva di far emergere il lavoro sommerso. A difesa dei consumatori italiani inoltre, gli stranieri che decideranno di avviare attività commerciali per la somministrazione di bevande e alimenti dovranno dimostrare di essere in grado  di parlare e comprendere l’italiano e avranno l’obbligo di esporre le indicazioni sui prodotti in lingua italiana. A tale riguardo va specificato che saranno consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai assimilati nella lingua italiana e conseguentemente attestati dall’Opera del Vocabolario Italiano, istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Tali accorgimenti si rendono necessari per una corretta informazione del cliente che deve trovarsi nelle condizioni di conoscere il più possibile in merito alla provenienza e alla natura del prodotto, il tutto da sommare ad un sistema di controllo sanitario più severo, per evitare che si ripetano episodi concernenti la somministrazione di prodotti di provenienza incerta o conservati in cattive condizioni. Non sono nuovi infatti casi di gravi intossicazioni dovute alle scarse condizioni igieniche o alla vendita di prodotti avariati provenienti da Paesi dove le normative sanitarie in materia sono particolarmente permissive o peggio inesistenti. I fatti di cronaca mostrano come il problema sia reale e non sottovalutabile. Per citare qualche esempio, nel 2009 a Torino, sono state ricoverate  9 persone dopo aver acquistato e consumato cibo di origine sconosciuta in una gastronomia etnica. Nel maggio dello scorso anno invece, a Bologna, in un ristorante giapponese,  gestito da cinesi, sono stati sequestrati 60 chili di pesce più volte congelato e scongelato e che presentavano infestazione da larve del parassita “anisakis”. Nel corso della stessa indagine, facente parte di un’operazione su scala nazionale, i carabinieri hanno spiegato che degli oltre 800 obiettivi sensibili sottoposti a controllo su tutta la Penisola, 351 sono risultati non in regola con le normative igieniche comunitarie e nazionali, mentre 569 sono state le infrazioni penali, amministrative e sanitarie accertate.  Si è giunti infine ai seguenti risultati: sequestrate 21 tonnellate di alimenti di varia natura, mal conservati o alterati dalla presenza di parassiti; 3000 confezioni di generi alimentari che riportavano etichette irregolari; dieci strutture, depositi e ristoranti chiusi dagli uomini dell’Arma per gravi violazioni in materia di igiene e provenienza della merce.

Questi, ed altri episodi, a testimonianza della necessità di maggiore rigore nei controlli, nella professionalità dei gestori, e nell’informazione riguardante la conservazione e la provenienza degli alimenti in vendita.

Per quanto riguarda invece i cosiddetti “centri massaggi orientali”, che negli ultimi anni hanno visto una proliferazione incontrollata, si è voluto intervenire per colmare il vuoto legislativo presente, assimilandoli alle attività dei tradizionali centri estetici e rendendo quindi la loro apertura subordinata al possesso di  requisiti professionali. Tale misura si rende necessaria per garantire ai clienti un grado di professionalità e igiene conforme con gli standard minimi e per contrastare la diffusione di attività di tipo illecito. Anche in questo caso la cronaca dimostra la gravità del problema in particolare nell’ambito della città di Milano. Nel gennaio del 2011 gli agenti del commissariato Sempione di Milano hanno tratto in arresto 3 cinesi e sequestrato spazi adibiti a casa di tolleranza, con un giro d’affari di parecchie migliaia di euro. Nel corso del 2010 e del 2009 inoltre, sono state numerose le operazioni nella sola Lombardia che hanno portato alla chiusura di diversi centri massaggi utilizzati come copertura per prestazioni sessuali a pagamento. Si tratta di un problema verso cui le amministrazioni comunali dispongono oggi di scarsi strumenti, complice la mancanza di una normativa definita, e che crea disagi per i residenti, problematiche di ordine pubblico e di decoro e contribuisce al persistere di situazioni degradanti.

Anche per quanto riguarda il commercio ambulante si è voluto intervenire con nuovi strumenti normativi per facilitare il contrasto all’abusivismo e creare le condizioni necessarie ad un regolare svolgimento dell’attività commerciale. Fra questi va evidenziato l’obbligo di non avere sanzioni amministrative pecuniarie inevase nei confronti del comune concedente, per tutti coloro che chiederanno il rilascio o il rinnovo delle licenze. E’ inoltre prevista l’istituzione di un apposito registro regionale del commercio ambulante, a disposizione delle amministrazioni comunali, che consentirà una gestione più attenta sui rinnovi e le concessioni delle licenze.

La presente legge è quindi da ritenersi un esaustivo e completo strumento che l’amministrazione regionale fornisce agli enti locali per far fronte a quelle situazioni che sempre più creano problemi ed imbarazzo ai nostri sindaci ed alle Forze di Polizia.

 

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in conformità agli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione, adegua la normativa regionale in materia di attività di artigianato, commercio, estetista ed acconciatore alla Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, al fine di perseguire, garantendo la libera prestazione dei servizi nel territorio regionale, l’obiettivo di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche nell'ambito delle competenze della Regione e dei Comuni.

2. La Regione assicura, nel rispetto dei principi fissati dalla Direttiva e dell’obiettivo di cui al comma 1, ai prestatori di servizi degli Stati membri dell’Unione europea, la libertà di stabilimento, nonché il diritto alla libera prestazione di servizi nel territorio regionale, al fine di assicurare la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci.

3. La Regione fornisce la propria collaborazione alle autorità degli Stati membri dell’Unione europea, mediante gli strumenti della cooperazione amministrativa disciplinati dalla Direttiva.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VENDITA DA PARTE DELLE IMPRESE ARTIGIANE DI PRODOTTI ALIMENTARI DI PRODUZIONE PROPRIA

 

Art. 2
(Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell’azienda)

1. L’avvio dell’attività di vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato di cui alla Legge regionale n. 8/2009 è soggetto, nelle aree da sottoporre a tutela e a fronte di motivi imperativi di interesse generale, alla programmazione comunale di cui all’articolo 4 bis della Legge regionale n. 6/2010.

2. I comuni nell’adottare la programmazione di cui al comma precedente sentono, per gli aspetti di competenza, le organizzazioni imprenditoriali dell’artigianato maggiormente rappresentative a livello provinciale.

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della Legge regionale n. 8/2009 è aggiunto il seguente comma:

“4bis. Nella comunicazione di cui al comma precedente in caso di avvio della attività in zone sottoposte a tutela, devono essere indicati i criteri qualitativi eventualmente previsti, a fronte di motivi imperativi di interesse generale, nella programmazione di cui all’articolo 4 bis della Legge regionale n. 6/2010. Nel caso di cittadini dei Paesi non europei e dell’Unione Europea, nella comunicazione di avvio dell’attività deve essere altresì attestato il possesso da parte del soggetto che esercita effettivamente l’attività di uno dei documenti di cui all’articolo 67, comma 3 della Legge regionale n. 6/2010. Qualora il richiedente non attesti il possesso di nessuno dei documenti di cui all’articolo 67, comma 3, della Legge regionale n. 6/2010, è tenuto a frequentare e superare positivamente un corso per valutare il grado di conoscenza di base della lingua italiana presso il Comune dove intendere svolgere l’attività di somministrazione non assistita. Lo stesso Comune procede a stabilire le modalità, la durata e i programmi dei corsi in modo da garantire l’apprendimento delle nozioni essenziali compiendo una verifica delle abilità espressive, del richiedente, nell’impiego della lingua italiana mediante un test  e colloquio di valutazione finale.”.

4. Dopo il comma 5 dell’articolo 2 della Legge regionale n. 8/2009 è introdotto il seguente comma:

“6. Nell’ambito della programmazione comunale di cui all’articolo 4 bis della Legge regionale n. 6/2010 i Comuni possono prevedere limiti di distanza per le attività di vendita di cui al comma 1 solo a fronte di motivata esigenza volta ad assicurare la sicurezza stradale ed evitare addensamenti di traffico, di disturbo alla quiete pubblica o alla sicurezza pubblica, nonché per tutelare l’ordine pubblico e l’ambiente urbano e, comunque, non allo scopo di limitare la concorrenza”.

5. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della Legge regionale n. 8/2009 è introdotto il seguente comma:

“3. Tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi degli alimenti di propria produzione, esposte agli utenti devono essere rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai assimilati nella lingua italiana e quindi attestati dall’ultima edizione del dizionario “Devoto-Oli” di Giacomo Devoto e Gian Carlo Oli, edito da Dizionari Le Monnier, in attesa che venga elaborato dall’OVI, l’organo del Consiglio Nazionale delle Ricerche deputato alla lessicografia istituzionale, un opera completa ed istituzionalmente riconosciuta.

 

TITOLO III

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ESTETISTA ED ACCONCIATORE

 

Art. 3
(Attività di estetista)

1. L’esercizio dell’attività professionale di estetista è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla Legge 4 gennaio 1990, n.1, dalle linee guida regionali, nonché dal regolamento adottato dai Comuni.

2. L’attività di estetista è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della Legge n. 241/1990, da presentare allo sportello unico del Comune, laddove istituito, o al Comune territorialmente competente.

3. Le disposizioni della Legge 4 gennaio 1990, n. 1, delle linee guida regionali, nonché quelle, in quanto compatibili, previste dalla Legge regionale n. 48/1989, si applicano per disciplinare, regolamentare e controllare l’esercizio dell’attività di estetista in Regione Lombardia.

4. Ogni attività che comporti prestazioni, trattamenti e manipolazioni sulla superficie del corpo umano, ivi compresi i massaggi estetici e rilassanti, volte alla realizzazione del benessere fisico, al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo è da intendersi ai sensi della l. 1990 n.1 sia che si realizzi con tecniche manuali e corporee o con l’utilizzo di specifici apparecchi.

5. Le imprese che esercitano l'attività di professionale di estetista ai sensi del presente articolo possono temporaneamente continuare ad operare e devono adeguarsi ai requisiti di cui alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, in quanto compatibili, alla l.r. 48/1989, alle linee guida regionali e ai regolamenti comunali entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.


Art. 4
(Attività di acconciatore)

1. L’esercizio dell’attività professionale di acconciatore è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla Legge 17 agosto 2005, n. 174, nonché dal regolamento adottato dai Comuni.

2. L’attività di acconciatore è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della Legge n. 241/1990, da presentare allo sportello unico del Comune, laddove istituito, o al Comune territorialmente competente.

3. Le disposizioni della Legge 17 agosto 2005, n. 174 e quelle, in quanto compatibili, previste dalla Legge 14 febbraio 1963, n. 161, si applicano per disciplinare, regolamentare e controllare l’ esercizio dell’attività di acconciatore in Regione Lombardia.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMMERCIO AL DETTAGLIO E ALL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONI DI ALIMENTI E BEVANDE

 

Art. 5
(Modifiche all’art. 2 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6)

1. Al comma 1, dell’articolo 2 della Legge regionale n. 6/2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole “sia la migliore produttività del sistema, sia la qualità e l’economicità dei servizi da rendere al consumatore” sono sostitute dalle seguenti “la qualità dei servizi da rendere ai consumatori e la qualità della vita della popolazione, nonché la migliore produttività del sistema”;

b) alla lettera b), alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole “di vendita al dettaglio” sono aggiunte le seguenti: “con particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione delle piccole e medie imprese commerciali”.

 

Art. 6
(Modifiche all’art. 4 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6)

1. La prima interlinea del comma 1, dell’articolo 4 della Legge regionale n. 6/2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) è sostituito dalle seguenti parole:

“Il Consiglio regionale al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 2, su proposta della Giunta regionale, approva, garantendo il giusto bilanciamento dei motivi imperativi di interesse generale quali l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sicurezza stradale, la sanità pubblica, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l’equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell’ambiente e dell’ambiente urbano incluso l’assetto territoriale in ambito urbano e rurale, la sostenibilità ambientale, sociale e di vivibilità, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio storico ed artistico, la politica sociale e la politica culturale, i seguenti atti:”

2. Al comma 2, lettera c), dopo la parola “grandi” sono aggiunte le seguenti parole “e medie”.

3. Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti commi:

“5. I criteri urbanistici per l’attività di pianificazione e gestione degli enti locali prevedono in particolare:

a) gli indirizzi al fine dell’individuazione delle aree da destinare agli insediamenti commerciali, promuovendo il contenimento dell’uso del territorio verificando, tra l’altro, la dotazione a destinazione commerciale esistente;
b) le condizioni e i criteri cui i comuni devono valutare per l’individuazione, attraverso il piano di governo del territorio, delle aree idonee per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita;
c) i requisiti urbanistici, in termini di accessibilità veicolare e pedonale anche per portatori di handicap, di dotazione di standard ambientali e parcheggi pertinenziali delle diverse tipologie di strutture di vendita;
d) i criteri per incentivare il recupero, l’ammodernamento e la qualificazione delle aree di insediamenti commerciali che tengono conto della qualità del contesto paesaggistico ed ambientale promuovendo il miglioramento del bilancio delle emissioni.

6. Al fine di rendere omogenei ed uniformare gli interventi di programmazione comunale la Giunta regionale, con proprio atto di indirizzo, indica i criteri qualitativi e gli indici di fruibilità per l’insediamento delle attività commerciali, comprese quelle che somministrano alimenti e bevande, nonché quelle che vendono direttamente, in locali adiacenti a quelli di produzione, gli alimenti di propria produzione per il consumo immediato”.

 

Art. 7
(Integrazioni alla L.R. 2 febbraio 2010, n. 6)

1. Dopo l’articolo 4, della Legge regionale n. 6/2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) è inserito il seguente articolo:

Art. 4 bis

Programmazione comunale

1 - Al fine di migliorare la funzionalità e la produttività del sistema dei servizi concernenti le attività commerciali, nonché consentire uno sviluppo sostenibile, i comuni, valutate le caratteristiche e le tendenze della distribuzione commerciale ed in coerenza con gli indirizzi regionali di cui all’articolo 4, adottano, sentite le associazioni dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, un atto di programmazione, avente durata quadriennale, che disciplina le modalità di applicazione, con riguardo alle zone da sottoporre a tutela, dei criteri qualitativi individuati dalla programmazione regionale in riferimento all’insediamento delle nuove attività commerciali, ivi comprese quelle che somministrano alimenti e bevande, nonché quelle che vendono direttamente, in locali adiacenti a quelli di produzione, gli alimenti di propria produzione per il consumo immediato, tenendo conto delle diverse caratteristiche del proprio territorio e della differente incidenza degli esercizi secondo il settore e la tipologia di appartenenza. Tali criteri si basano sui motivi imperativi di interesse generale di cui all’articolo 4, comma 1 e tengono conto delle caratteristiche urbanistiche e di destinazione d’uso dei locali, dei fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, aree verdi, parcheggi, delle caratteristiche qualitative degli insediamenti, dell’armonica integrazione con le altre attività economiche e con le aree residenziali interessate e del corretto utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico.

2 - I comuni, in coerenza con i criteri adottati dalla Giunta regionale e in relazione alla previsione di nuovi insediamenti commerciali, individuano nel piano di governo del territorio:

a) le aree da ritenersi sature rispetto alla possibilità di localizzarvi nuovi insediamenti in considerazione delle condizioni di sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica e di mobilità relative a specifici ambiti territoriali;
b) le aree di localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita, ivi compresi i centri commerciali;
c) le prescrizioni cui devono uniformarsi gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali ed ambientali, nonché all’arredo urbano, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
d) le misure per una corretta integrazione tra strutture commerciali e servizi ed attrezzature pubbliche;
e) le prescrizioni e gli indirizzi di natura urbanistica ed in particolare quelle inerenti alla disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita.

3 - Le determinazioni dei comuni di cui ai commi 1 e 2 possono essere differenziate in relazione a singole parti del territorio comunale o zone ed alla tipologia degli esercizi commerciali. In particolare la strumentazione urbanistica può disporre limitazioni all’insediamento di attività commerciali in base a specifiche classificazioni, anche dimensionali, che i comuni individuano in relazione alle medie e grandi strutture di vendita.

4 - In coerenza con l’atto di programmazione di cui al comma 1 i comuni, previa valutazione delle problematiche della distribuzione commerciale nei centri storici e delle interrelazioni esistenti con le altre componenti territoriali, economiche e sociali, con apposito atto, promuovono:

a) la crescita, il ricambio e la diversificazione delle attività, in raccordo con gli strumenti urbanistici comunali;
b) la permanenza degli esercizi storici e tradizionali, ivi compresi quelli artigianali, con particolare attenzione alle merceologie scarsamente presenti, anche mediante incentivi ed apposite misure di tutela;
c) l’individuazione di porzioni di territorio ubicate in aree limitrofe funzionalmente collegate con il centro storico;
d) la valorizzazione e la salvaguardia delle aree o degli edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale.

5 - I comuni, per le finalità di cui al comma 4, possono:

a) differenziare le attività commerciali con riferimento a specifiche classificazioni di carattere dimensionale, merceologico e qualitativo per contribuire ad un ampliamento di opportunità di insediamento nel centro storico;
b) disporre il divieto di vendita di determinate merceologie, qualora questa costituisca un contrasto con la tutela di valori artistici, storici o ambientali;
c) limitare nei centri storici e zone limitrofe l’insediamento di attività che non siano tradizionali o qualitativamente rapportabili ai caratteri storici, architettonici e urbanistici dei centri medesimi;
d) adottare, nell’ambito della programmazione comunale, un piano di tutela delle attività tradizionali per il centro storico, eventualmente suddiviso a sua volta in tessuti territoriali e zone omogenee, che consente, in caso di cessazione delle attività tutelate nelle zone localizzate, la sola attivazione, per un arco temporale fino a cinque anni, di una o più delle medesime attività appartenenti allo stesso settore alimentare o non alimentare.

6 - Le disposizioni di cui al comma precedente possono dai comuni essere applicate, per le finalità di cui al comma 4, anche in relazione a zone del territorio differenti dal centro storico a fronte di motivate ragioni di utilità sociale derivanti dall’esigenza di garantire la riqualificazione e valorizzazione del tessuto urbano attraverso uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, nonché la permanenza di una offerta variegata di beni e servizi.”

 

Art. 8
(Modifiche all’art. 5 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6)

1. Nell’ultimo periodo, del comma 1, dell’articolo 5 della Legge regionale n. 6/2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) dopo le parole “tali ambiti” sono inserite le seguenti parole “che possono rientrare in aree anche non sottoposte a tutela”.

 

Art. 9
(Integrazioni alla L.R. 2 febbraio 2010, n. 6)

1. Dopo l’articolo 5 della Legge regionale n. 6/2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) è inserito il seguente articolo:

Art. 5 bis

Requisiti di accesso ed esercizio delle attività commerciali

1 - Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e di somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo editale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passato in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.

2 - Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3 - Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4 - Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5 - In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

6 - L’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere, in qualsiasi forma, esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, una attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare o una attività di somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale secondo le modalità di cui all’articolo 19 della presente Legge.
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;

7 - Per i cittadini di paesi membri dell’Unione europea, l’accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 6 è effettuato dal comune sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania). Per i cittadini di paesi non appartenenti all’Unione europea la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 6 è effettuata dal comune nel rispetto delle normative internazionali e nazionali, nonché degli indirizzi di programmazione regionale.

8 - Nel caso di società, il possesso dei requisiti di cui al comma 6 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta o delegata all’attività commerciale.

9 - La Giunta regionale stabilisce l’organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 6, lettera a), individuando le materie idonee a consentire l’apprendimento delle disposizioni relative alla tutela della salute, alla sicurezza e all’informazione del consumatore finale e garantendone l’effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei; a tal fine sono prioritariamente considerate le CCIAA, le associazioni imprenditoriali più rappresentative ai sensi della normativa statale vigente e gli enti e le società da esse costituiti.

10 - La Giunta regionale stabilisce altresì l’organizzazione, la durata e le materie di corsi di formazione finalizzati ad elevare il livello professionale o la qualificazione degli operatori, con particolare riferimento alle normative in materia di tutela dell’ambiente, della sicurezza e del consumatore.”

 

 Art. 10
(Modifiche all’art. 8 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6)

1. Al comma 1, dell’articolo 8 della Legge regionale n. 6/2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: “dall’articolo 5, commi 2, 3 e 4 del D.lgs. n. 114/1998” sono sostituite con le seguenti: “dall’articolo 5 bis, commi 1, 3 e 4”;
b) le parole: “all’articolo 5, comma 5, del d.lgs. 114/1998” sono sostituite con le seguenti: “all’articolo 5 bis, comma 6”.

2. Al comma 2, dell’articolo 8 della Legge regionale n. 6/2010, le parole: “all’articolo 5 del d.lgs. 114/1998” sono sostituite con le seguenti: “all’articolo 5 bis”.

 

Art. 11
(Modifiche all’art. 11 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6)

1. Al comma 1, dell’articolo 11 della Legge regionale n. 6/2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), le parole: “all’articolo 5, comma 5, lettera a), del d.lgs. n. 114/1998” sono sostituite con le seguenti: “all’articolo 5 bis, comma 6, lettera a)”.

 

Art. 12
(Modifiche all’art. 15 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6)

1. Il comma 1, dell’articolo 15 della Legge regionale n. 6/2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) è sostituito dal seguente:

Per l’avvio della attività di vendita di prodotti al dettaglio di qualsiasi genere per mezzo di apparecchi automatici deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).; le successive attivazioni e cessazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale alla azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente per il comune nel quale hanno luogo le attivazioni e cessazioni stesse, mediante invio di elenchi cumulativi contenenti gli estremi della SCIA relativa all’avvio dell’attività o di autorizzazioni o Diap precedentemente ottenute o presentate.”

 

Art. 13
(Integrazioni all’art. 17 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6)

1. Al comma 1, dell’articolo 17 della Legge regionale n. 6/2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) dopo la parola “consumatore” è inserito il seguente periodo:

“nonché valutando le ragioni di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale”.

 

Art. 14
(Modifiche all’art. 20 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6)

1. Al comma 6, lettera b) dell’articolo 20 della Legge regionale n. 6/2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) dopo le parole “comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale” è aggiunta la seguente frase: “secondo le modalità di cui all’articolo 19 della presente legge”.

 

Art. 15
(Criteri per il rilascio e rinnovo delle concessioni dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche)

1. Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all’articolo 16 del D.lgs. n.59/2010, vengono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell’impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 59/2010 ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all’applicazione di tali disposizioni transitorie.

2. Fino all’approvazione dei criteri di cui al comma precedente:

a) le concessioni in essere alla data dell’8 Maggio 2010 sono valide fino alla scadenza del termine decennale già previsto. Alla scadenza, i Comuni rinnovano le concessioni tenendo conto dei criteri determinati nell’atto elaborato con intesa in sede di Conferenza Unificata;
b) le concessioni in scadenza nel periodo intercorrente tra l’8 Maggio 2010 e l’approvazione dei suddetti criteri sono prorogate secondo le disposizioni regionali vigenti, fino all’approvazione delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 70, comma 5, del D.lgs. n.59/2010.
c) le concessioni nuove e relative autorizzazioni, in attesa che dei criteri dettati dalla Conferenza Unificata, vengono rilasciate applicando la vigente normativa regionale e secondo i criteri comunali vigenti.
d) il rinnovo o il rilascio di autorizzazioni è subordinato all’aver assolto il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie inflitte nei confronti del titolare delle autorizzazioni  per violazione degli illeciti amministrativi, nei confronti del Comune concedente.

 

Art. 16
(Modifiche all’art. 24 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6)

1. Il comma 2 è sostituito dal seguente:

Nel caso di cambiamento di domicilio, inteso come luogo in cui è stabilita la sede principale degli affari, da parte del titolare di autorizzazione, l’interessato ne dà comunicazione al Comune dove intende esercitare l’attività che provvede al rilascio della nuova autorizzazione, previo annullamento e ritiro del titolo originario, dandone contestuale comunicazione al Comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi della precedente, ai fini della conservazione delle priorità.”.

2. Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

“2bis. La Regione predispone un apposito sistema informativo regionale relativo al commercio ambulante. In attesa del nuovo sistema informativo, i comuni ai quali viene presentata una domanda di autorizzazione itinerante, comunicano preventivamente alla Direzione Generale competente in materia di commercio i dati del richiedente al fine di verificare se lo stesso sia, o meno, in possesso di un'altra autorizzazione itinerante rilasciata da un altro Comune lombardo”.

 

Art. 17
(Modifiche all’art. 25 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6)

Al comma 3 dell’articolo 25 della Legge regionale n. 6/2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) le parole “dal comune di residenza del subentrante” sono sostituite con le seguenti: “Nella comunicazione di subingresso è contenuta l’autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, nonché deve essere allegata l’autorizzazione originaria e copia dell’atto di cessione o di trasferimento in gestione.”.

2. Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

“3 bis. Qualora il Comune indicato dal subentrante nella comunicazione di cui al comma precedente è diverso da quello del cedente, il titolo originario è trasmesso dal primo Comune al secondo per gli adempimenti conseguenti, nonché alla Direzione Generale competente in materia di commercio”.

 

Art. 18
(Modifiche all’art. 66 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6)

1. Al comma 1 dell’articolo 66 della Legge regionale n. 6/2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) il primo periodo è sostituito dal seguente comma:

“1 - L’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso, in capo al titolare dell’impresa individuale o suo delegato o, in caso di società, associazione od organismi collettivi al legale rappresentante, o ad altra persona preposta all’attività commerciale e a tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3 del d.p.r. 252/1998, di uno dei seguenti requisiti professionali:”

2. Al comma 1, lettera b) dell’articolo 66 della Legge regionale n. 6/2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) dopo le parole “comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale” è aggiunta la seguente frase: “secondo le modalità di cui all’articolo 19 della presente legge”.

 

Art. 19
(Disposizione in materia di attestazione degli adempimenti contributivi ai fini del riconoscimento del requisito professionale)

1. L’avere prestato la propria opera, ai fini del riconoscimento del requisito di cui all’articolo 5 bis, comma 6, lettera b), per i motivi imperativi d’interesse generale di cui all’articolo 8 lettera h) del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e in particolare per i motivi attinenti la tutela dei lavoratori,  la protezione sociale dei lavoratori, deve essere comprovata, oltre che dalla iscrizione all’istituto nazionale previdenza sociale, dalla attestazione degli adempimenti contributivi da parte della previdenza sociale nazionale, la cui entità non deve essere inferiore all’importo dell’assegno sociale.

 

Art. 20
(Modifiche all’art. 67 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6)

1. Dopo il comma 2, dell’articolo 67  della Legge regionale n. 6/2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) per i motivi imperativi d’interesse generale di cui al comma 1 dell’articolo 4 e in particolare per i motivi attinenti la sanità pubblica, la tutela dei lavoratori, la tutela dei consumatori, dei destinatari dei servizi, sono aggiunti i seguenti commi:

“3 - Per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è necessario che il soggetto che esercita effettivamente l’attività presenti uno dei seguenti documenti:
a) un certificato di conoscenza della lingua italiana, Certificazione Italiano Generale (CELI), a tal fine è sufficiente un CELI di livello A2 Common European Framework: livello di contatto definibile in termini di competenza relativa a routine memorizzate.
b) un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta, o in alternativa un attestato che dimostri di avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare o per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

4 - Nei casi in cui l’avvio o il subingresso è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività nella stessa deve essere attestato il possesso di uno dei documenti di cui al comma precedente.

5 - Qualora il richiedente non presenti o attesti il possesso, in caso di segnalazione certificata di inizio attività, di nessuno dei documenti richiesti dal terzo comma è tenuto a frequentare e superare positivamente un corso per valutare il grado di conoscenza di base della lingua italiana presso il Comune dove ha richiesto l’autorizzazione o presentato la segnalazione certificata. Lo stesso Comune procede a stabilire le modalità, la durata e i programmi dei corsi in modo da garantire l’apprendimento delle nozioni essenziali compiendo una verifica delle abilità espressive, del richiedente, nell’impiego della lingua italiana mediante un test  e colloquio di valutazione finale.

6 - Tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi delle merci, esposte agli utenti devono  essere rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai assimilati nella lingua italiana e quindi attestati dall’ultima edizione del dizionario “Devoto-Oli” di Giacomo Devoto e Gian Carlo Oli, edito da Dizionari Le Monnier, in attesa che venga elaborato dall’OVI, l’organo del Consiglio Nazionale delle Ricerche deputato alla lessicografia istituzionale, un opera completa ed istituzionalmente riconosciuta.

 

Art. 21
(Modifiche all’art. 68 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6)

1. Al comma 2, dell’articolo 68  della Legge regionale n. 6/2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole “comma 1,” è aggiunto il seguente periodo “avuto riguardo dei motivi imperativi d’interesse generale di cui all’articolo 4”
b) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguente lettere:

e) ai criteri qualitativi di cui all’articolo 4 comma 6;
f) ai requisiti urbanistici, in termini di accessibilità veicolare e pedonale anche per portatori di handicap, di dotazione di standard ambientali e parcheggi pertinenziali;
g) ai criteri per incentivare il recupero, l’ammodernamento e la qualificazione delle aree di insediamenti commerciale che tengono conto della qualità del contesto paesaggistico ed ambientale promuovendo il miglioramento del bilancio delle emissioni.”

2. Al comma 3 dell’articolo 68 della Legge regionale n. 6/2010 sono soppresse le seguenti parole “dei consumi extra-domestici”.

 

Art. 22
(Modifiche all’art. 69 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6)

1. Il secondo comma dell’articolo 69 della Legge regionale n. 6/2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) è sostituito dal seguente:

“2. Nell’ambito della programmazione di cui all’articolo 4 bis ed in coerenza con gli indirizzi di cui all’articolo 68 i comuni stabiliscono, sentito il parere della commissione di cui all’articolo 78, i criteri relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni.”.

2 Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

“2bis - Fermo restando l’esigenza di garantire sia l’interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell’imprenditore al libero esercizio dell’attività, nei criteri di cui al comma precedente i Comuni, al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, adottano, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, provvedimenti di regolamentazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. Tale regolamentazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi ed indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all’apertura di nuovi esercizi di somministrazioni limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell’esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.
2 ter - I divieti e le limitazioni di cui al comma precedente si applicano anche ai trasferimenti di sede, per le zone soggette alla programmazione di cui all’articolo 68, delle attività di somministrazione da una zona non sottoposta a tutela ad una soggetta a specifica tutela.”

3. Il terzo comma è sostituito dal seguente:

“3 - L’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nelle zone del territorio comunale sottoposte a programmazione è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. È soggetto ad autorizzazione anche il trasferimento di una attività di somministrazione da una sede non sottoposta a programmazione ad una sede collocata in una zona tutelata, nonché quello all’interno della stessa zona tutelata. L’avvio delle attività non soggette a programmazione, il trasferimento della gestione o della titolarità dell’esercizio di somministrazione ed il trasferimento di sede, per le zone soggette alla programmazione di cui all’articolo 68, in zona non sottoposta a tutela, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.”.

4. Al quarto comma dopo la parola “autorizzazione” sono inserite le seguenti parole:

“o, nei casi previsti, la segnalazione certificata di inizio attività”.

 

Art. 23
(Modifiche all’art. 73 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6)

1. Al comma 1, dell’articolo 73 della Legge regionale n. 6/2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)  le parole “l’autorizzazione degli” sono soppresse e sostituite dalla seguente parola “gli”.

 

Art. 24
(Modifiche all’art. 74 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6)

1. Al comma 1 dell’articolo 74 della Legge regionale n. 6/2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) la parola “abilita” è sostituita dalla seguente frase “e, nei casi previsti, la comunicazione certificata di inizio attività abilita”.

 

Art. 25
(Modifiche all’art. 76 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6)

1. Il titolo dell’articolo 76della Legge regionale n. 6/2010  (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) è sostituito dal seguente “Decadenza dei titoli abilitativi”.

2. Il primo comma, dell’articolo 76  è sostituito dal seguente:

“I titoli abilitativi decadono quando:
a) il titolare del titolo abilitativo, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l’esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio o presentazione;

c) il titolare dell’attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all’articolo 65;
d) venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la decadenza è preceduta da un provvedimento di sospensione dell’attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
e) venga meno l’effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l’attività e non venga, nei casi previsti, richiesta, da parte del proprietario dell’attività, l’autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
f) il titolare dell’attività non osservi i provvedimenti di sospensione del titolo abilitativo;
g) in caso di subingresso, non si avvii l’attività secondo le modalità previste nell’articolo 75.”

3. Al secondo comma le lettere “c) e d)” sono sostituite dalle seguenti “d) e e)”.

 

Art. 26
(Modifiche all’art. 80 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6)

1. Il primo comma dell’articolo 80 della Legge regionale n. 6/2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) è sostituito dal seguente comma:

“A chiunque eserciti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo abilitativo o, quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell’attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, ovvero quando il titolo autorizzatorio o abilitativo sia sospeso o decaduto, ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 65 e 66, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’ articolo 17-bis, comma 1, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).”

 

Art. 27
(Modifiche all’art. 149 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6)

1. Al comma 1 dell’articolo 149 della Legge regionale n. 6/2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) dopo la parola “approva” è inserito il seguente periodo: “avuto riguardo dei motivi imperativi d’interesse generale di cui al comma 1 dell’articolo 4”.

2. Al comma 2 la parola “in materia” è sostituita dalla seguenti: “di cui all’articolo 4 comma 5.”

 

Art. 28
(Modifiche all’art. 150 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6)

1. Il comma 4 è abrogato.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONE GENERALE
SUSSISTENZA DI UN MOTIVO IMPERATIVO

 

Art. 29
(Sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale per l’accesso e l’esercizio di una attività di servizio)

1. Il  Comune, nei casi in cui sussistono motivi di interesse generale come definiti dalla Direttiva 2006/123/CE può subordinare l’accesso e l’esercizio di una attività di servizio nell’ambito del commercio e della somministrazione, anche non assistita, a requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente legge, dalla l.r. 2 febbraio 2010, n. 6  (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e dalla Legge regionale 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte dell’imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell’azienda) purché siano subordinati al rispetto dei requisiti di cui all’articolo 12 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E ATTUATIVE

 

Art. 30
(Disposizioni finali)

1. La Regione Lombardia entro novanta giorni,  adegua, ove necessario, gli atti di programmazione di cui all’articolo 4 della Legge regionale n. 6/2010 e relative modalità applicative ed atti attuativi, gli indirizzi di cui all’articolo 68 della Legge regionale n. 6/2010, gli obiettivi di presenza e sviluppo di cui all’articolo 17 della Legge regionale n. 6/2010, nonché adotta gli atti di indirizzo di cui all’articolo 4 comma 6 della Legge regionale n. 6/2010.

2. Le disposizioni previste dagli atti di cui al comma precedente, in quanto compatibili, continuano, fino al relativo adeguamento, ad applicarsi.

3. I Comuni entro novanta giorni, adeguano, ove necessario, i propri strumenti urbanistici del territorio ai criteri regionali di cui agli articolo 4 e 149 della Legge regionale n. 6/2010.

4. Gli enti locali, ove necessario, adeguano, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la propria normativa alle disposizioni di cui ai precedenti articoli.

 

Art. 31
(Attuazione in via regolamentare)

1. La Giunta Regionale adotta un regolamento per l’attuazione della presente legge.

 

Art. 32
(Entrata in vigore)

1. La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La presente Legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti diosservarla e di farla osservare come Legge della Regione Lombardia.