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| PDL ABBINATI 107, 112, 116 - RIDUZIONE DELLE INDENNITA’ E ABOLIZIONE DELL’ASSEGNO VITALIZIO |
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Milano 06 dicembre 2011 PDL ABBINATI 107, 112, 116 “RIDUZIONE DELLE INDENNITA’ E ABOLIZIONE DEGLI ISTITUTI DELL’ASSEGNO VITALIZIO E DELL’ INDENNITA’ DI FINE MANDATO DEI CONSIGLIERI REGIONALI” A seguito dell’esame abbinato dei progetti di legge:
N. 0107 “Modifiche a leggi regionali in materia di “Trattamento indennitario dei Consiglieri della Regione Lombardia” (legge regionale n. 17 del 23 luglio 1996); e delle “Disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennità di fine mandato dei Consiglieri” (legge regionale 20 marzo 1995, n. 12)”
N. 0112 “Riduzione delle indennità consiliari, dei vitalizi e del budget dei singoli gruppi consiliari – modifica della l.r. 23 luglio 1996, n. 17 “Trattamento indennitario dei Consiglieri della Regione Lombardia” e modifica della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”
N. 0116 “Riduzione delle indennità e del vitalizio dei Consiglieri regionali e riduzione degli stanziamenti delle segreterie, dei gruppi, dell’Ufficio di Presidenza e della Giunta regionale” Relazione Con la presente legge si interviene sul trattamento indennitario dei Consiglieri regionali della Lombardia. In particolare si interviene : - sulla legge regionale 23 luglio 1996 n. 17 "Trattamento indennitario dei consiglieri della regione Lombardia", prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2012 sono ridotte del 10% l’indennità di funzione e la diaria, sono aumentate le trattenute per le assenze, è abrogato il rimborso spese corrisposto ai consiglieri regionali per le attività connesse al proprio mandato espletate nel territorio nazionale o presso le istituzioni dell’Unione Europea;- sulla legge regionale 20 marzo 1995 n. 12 “Disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennità di fine mandato dei consiglieri”, prevedendone l’abrogazione a decorrere dalla X legislatura.
Art. 1
A decorrere dal 1° gennaio 2012, alla legge regionale 23 luglio 1996 n. 17 "Trattamento indennitario dei consiglieri della regione Lombardia" sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 2
1. Dalla X legislatura regionale è abrogata la l.r. 20 marzo 1995 n. 12 "Disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennità di fine mandato dei consiglieri”. |
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